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STATUTO ASD NORDICWALKINITALY
Titolo I Costituzione, Finalità, Durata
Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede
Sulla base del riconoscimento costituzionale del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, e sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dagli art. 33 e 118 della Costituzione, in conformità agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, per quanto compatibile, alla legge 86/2019, ai Decreti Legislativi 28 febbraio 2021 n.36 e 28 febbraio 2021 n.39, è costituita un’Associazione Sportiva Dilettantistica che assume la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica NORDICWALKINITALY” di seguito indicata come Associazione. L'Associazione ha sede nel Comune di VENEZIA (Provincia di VENEZIA). Il cambio di sede all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dall'assemblea sociale, in seduta ordinaria, e non comporta modifica statutaria.
Art. 2 Ambito di operatività e Finalità
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa apolitica e aconfessionale a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è un ente non commerciale senza scopo di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, solidaristici e di utilità sociale e culturale per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, una crescita civile e culturale e una maggior coesione sociale, favorendo la partecipazione e l'inclusione di tutti. Considerato il valore educativo, sociale e culturale dell'attività sportiva quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute nonché quale mezzo di coesione territoriale, l’Associazione esercita a tal fine, in via stabile e principale, in favore dei propri associati e dei loro familiari, dei propri tesserati non associati e di terzi, l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 del presente Statuto. Svolge inoltre in via sussidiaria le attività secondarie e strumentali di cui all’articolo 6 del presente statuto. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti della Federazione sportiva nazionale o degli Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo; l’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. L’ Associazione potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società aventi finalità analoghe alle proprie. L’ Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio annuale. L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. L’Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.
Art. 3 Durata
La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, come previsto dal presente Statuto.
Titolo II Attività esercitate
Art. 4 Le attività dell'Associazione
L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 36/2021, dal presente Statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti Sportivi Dilettantistici o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali: • Attività sportive dilettantistiche; • Attività secondarie e strumentali alle attività sportive dilettantistiche;
Art. 5 Attività sportive dilettantistiche
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, promuove, sviluppa, esercita, organizza e gestisce, in via stabile e principale, attività sportive dilettantistiche, sia a livello amatoriale che agonistico, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Essa svolge in particolare la propria attività negli sport dell’ ATLETICA LEGGERA, e più specificatamente nelle seguenti discipline sportive: NORDIC E FITWALKING e attività affini. A tale scopo l'associazione si occuperà di: a) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione; b) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport; c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; d) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; e) formare gli istruttori di Nordic Walking e di seguire la loro specializzazione correlando il Nordic Walking con altre discipline sportive ed attività relative al benessere fisico; f) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche previste dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Art. 6 Attività secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, può inoltre esercitare e organizzare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 5 del presente Statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministero delle Finanze. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio Direttivo dell'associazione. In particolare, può esercitare e, organizzare e gestire le seguenti attività: • attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari; promozioni, pubblicità, sponsorizzazioni e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti; • ogni altra attività sportiva dilettantistica, quantunque non presente nel suddetto Registro, purché riconosciuta dagli Enti cui l'Associazione è affiliata; • in quanto affiliata ad EPS compresi tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, ed iscritti nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, dei propri tesserati non associati e degli associati e tesserati dell'Associazione nazionale cui l’Associazione aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale nonché nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR;
Art. 7 Gestione delle attività organizzate
Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, locali adibiti a palestre, campi e strutture, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri associati e tesserati non associati, agli iscritti, ai partecipanti, ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati, tesserati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altre associazioni sportive dilettantistiche, con società sportive dilettantistiche, con Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Enti sportivi dilettantistici in genere, anche paralimpici, con Enti del Terzo Settore e con altri enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali, Onlus e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività, l’Associazione può ricorrere, a seconda delle circostanze e compatibilmente con la natura delle attività stesse: • agli apporti dei volontari; • alle prestazioni sportive dei volontari di cui all’art. 29 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni; • ai rapporti di lavoro sportivo di cui agli articoli 25, 26, 28 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni; • ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di cui all’art. 38 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni; • ai rapporti di lavoro occasionale di cui all’art. 25 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni; • ai rapporti di lavoro subordinato; • a prestazioni di lavoro autonomo; • a tutti gli altri apporti, collaborazioni e prestazioni consentite dalla normativa vigente.
Titolo III Funzionamento
Art. 8 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili
L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato dall’Assemblea degli Associati entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione e va corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa suddetta. Il bilancio di esercizio e le eventuali relazioni illustrative dello stesso devono essere presenti presso la sede sociale a disposizione degli associati aventi diritto al voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
Art.9 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito: • dai beni mobili e immobili di proprietà; • dalle eccedenze degli esercizi annuali; • da donazioni, erogazioni, lasciti; • da quote di partecipazioni societarie; • da obbligazioni e altri titoli pubblici; • dal fondo di riserva; • da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria e/o all’incremento del patrimonio. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui al presente Statuto.
Art.10 Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite: • dalle quote di tesseramento degli associati e dei tesserati non associati; • dalle quote sociali; • dai proventi della gestione del patrimonio; • dal ricavato delle attività dell’Associazione; • dalle attività di raccolta fondi; • da attività commerciali funzionali a raggiungere gli scopi associativi; • dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; • da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; • da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo. • dai contributi degli associati e di altre persone fisiche; • dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; • dai contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; • dalle convenzioni con Enti pubblici e privati; • dalle erogazioni liberali; • da eredità, donazioni e legati; • da sponsorizzazioni;
Art. 11 Fondo comune
Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Titolo IV Gli Associati e i Tesserati non associati
Art.12 Adesione all'Associazione
I soci dell’Associazione possono essere persone fisiche o Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli. Chiunque ne condivida i principi e le finalità può aderire all’associazione, associandosi ad essa. Si può aderire anche solo in qualità di tesserato, senza esserne un associato. L’Associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, dello Statuto della Federazione sportiva e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il tesserato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, dello statuto della Federazione sportiva e/o degli Enti di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce, per partecipare all’attività da essa organizzata. Per aderire all'Associazione bisogna farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Con la domanda di adesione, si elegge il domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote prescritte. La tessera ha valore annuale. Gli associati e i tesserati rinnovano la loro adesione tramite il rinnovo del tesseramento, entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Nel caso di rigetto della domanda di adesione, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte; dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. Le modalità e le condizioni di associazione e tesseramento e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dal Codice Civile e da regolamenti specifici. Lo status di associato, una volta acquisito, è a tempo indeterminato e non può essere disposto per un periodo temporaneo né possono esserci limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio è intrasmissibile. La validità della qualità di socio richiesta all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo ed al pagamento della quota associativa. Lo status di associato può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Lo status di tesserato viene meno con il mancato rinnovo del tesseramento.
Art. 13 Diritti degli associati e dei tesserati non associati
Gli associati hanno diritto: a) a concorrere all'elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse dall’Associazione e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano; b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale; c) a partecipare alle assemblee con diritto di voto; d) ad approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti; e) ad approvare i bilanci; f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti, tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. I tesserati non associati hanno diritto: - a partecipare alle attività sportive dell’Associazione per le quali si sono tesserati e a quelle degli Organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano; - ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale.
Art.14 Doveri degli associati e dei tesserati non associati
Gli associati e i tesserati sono tenuti: a) all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi; b) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche richiesti dall'Associazione; c) a sostenere le attività e a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità dell’Associazione astenendosi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione; d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta; e) ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l’Associazione è affiliata; f) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della Federazione sportiva e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce.
Art. 15 Perdita della qualifica di associato e di tesserato non associato
La qualifica di associato o di tesserato non associato, si perde per: a) dimissioni (da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo); b) scioglimento volontario dell’Associazione; c) decesso; d) perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto; e) per morosità o per il mancato rinnovo del tesseramento; f) per sospensione o esclusione o espulsione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali nel caso in cui si svolga o si tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione o si arrechino gravi danni, anche morali, all’Associazione, o in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dello Statuto e ai regolamenti dell’Associazione, del CONI, della Federazione Sportiva Nazionale, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l’Associazione è affiliata. Competente in merito alla revoca della tessera sociale a seguito di esclusione o espulsione degli associati e dei tesserati non associati sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione (tramite delibera motivata da comunicare al socio destinatario per iscritto) e gli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo si può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato, all'Assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo cui l'associazione aderisce, si può ricorrere agli organi statutari competenti di tale Organismo, con le modalità previste dallo statuto dello stesso. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. In nessun caso chi perde la qualifica di socio o di tesserato non associato ha diritto di chiedere la divisione del fondo comune né di pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.
Titolo V Organi dell'Associazione
Art. 16 Organi Sociali
Sono Organi dell'Associazione: • L’Assemblea Sociale; • Il Consiglio Direttivo; • Il Presidente; • L’Organo di Controllo, se nominato
Art. 17 L'Assemblea Sociale
E' il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali programmatici di gestione della vita sociale. E’ composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. In tutte le assemblee ogni associato ha diritto ad un voto secondo il principio del voto singolo; non è ammesso il voto per delega. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate mediante affissione di avviso presso la sede legale e/o nei locali presso i quali l’Associazione svolge la propria attività sportiva oppure con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, o raccomandata (anche a mano). Le convocazioni e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l’orario, il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 8 giorni dalla data di svolgimento. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’Assemblea entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dal presente Statuto. Le Assemblee che eleggono o revocano gli organi sociali devono svolgersi in presenza. Quale Assemblea ordinaria: • approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio economico e finanziario dell'esercizio sociale precedente; • approva i regolamenti, compresi gli eventuali regolamenti disciplinanti le procedure operative per il funzionamento dell’Associazione e lo svolgimento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni; • elegge (con l’eccezione del Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo) e revoca componenti gli organi sociali da essa eletti; • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; • delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, espulsione e radiazione; • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; • delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno. Quale Assemblea straordinaria: • approva e modifica lo Statuto; • delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; • delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio nominando i liquidatori; • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza; • delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto; in seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile. Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo Statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, deliberano lo scioglimento dell’associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui al presente Statuto. In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello Statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo Statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, deliberano lo scioglimento dell’associazione, per la validità delle delibere è necessaria la maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione. Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario e portate a conoscenza degli associati con modalità idonee. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Associati e consiglieri non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e comunque in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Art. 18 Il Consiglio Direttivo
E’ eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, soci dell'associazione, compreso il Presidente. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. I suoi componenti non possono percepire compensi per la carica ricoperta; coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell’ambito delle attività sociali, previo apposito incarico conferito dal Consiglio Direttivo stesso, possono percepire compensi come lavoratori sportivi sempre nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà. Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri: • mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio; • elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati; • attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale e redige i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea Sociale; • elegge tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione; • elegge al suo interno il vice presidente, il segretario e il tesoriere; • assegna gli incarichi di lavoro ed eventuali deleghe speciali; • nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; • delibera ed approva tutti gli atti, i contratti ed i programmi di ogni genere inerenti alla attività sociale; • coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione; • fissa la quota annuale di adesione all’Associazione; • delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l’esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi; • delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi. Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dal presente Statuto. Le convocazioni possono essere effettuate con libertà di mezzi, purché con modalità idonee ad assicurare il ricevimento dell’avviso di convocazione, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l’orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento. In casi di particolare urgenza e necessità, il Presidente può stabilire un termine minore. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio direttivo delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e devono essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e firmate dal Segretario e dal Presidente.
Art. 19 Cooptazione
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione cooptando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio originariamente eletti, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Art. 20 Il Presidente
E’ eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri. Dura in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina del Vice Presidente. Predispone per l’Assemblea sociale il bilancio di esercizio. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. Se motivi di urgenza impongono atti o delibere, il Presidente può attuarle ma è impegnato a convocare il Consiglio in breve tempo (3 giorni) per la necessaria ratifica. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
Art. 21 L'Organo di Controllo (qualora eletto)
Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea degli associati deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'Organo di controllo può essere nominato anche senza che vi sia obbligo di legge, su delibera dell'Assemblea sociale. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. L’organo di controllo è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.
Art. 22 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione
Le riunioni delle Assemblee e degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione. E' possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.
Titolo VI Disposizioni varie e finali
Art. 23 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci preventivi e ai Rendiconti economico-finanziari annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
Art. 24 Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nel Registro delle Associazioni e società sportive dilettantistiche
Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39 e successive integrazioni e modificazioni, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. L’Associazione si iscrive inoltre nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI per le finalità che gli sono proprie. A tali fini, l’Associazione ha l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate a cui l' Associazione è affiliata.
Art. 25 Modifiche allo Statuto dell'Associazione
Per le modifiche da apportare allo Statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla legge, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 25% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 15% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Art. 26 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione
L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.
Art. 27 Scioglimento dell'Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo eventualmente il parere positivo dei soggetti a ciò deputati, ai fini sportivi ad altre Associazioni che hanno come finalità l'attività Sportiva Dilettantistica. A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Art. 28 Rimandi al codice civile e alle leggi di settore
Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Per quanto non riconducibile al codice civile o alle leggi di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.